Per le donazioni effettuate ad una ONG (Organizzazione non Governativa) o una ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) le persone fisiche e le persone giuridiche possono detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a suo favore, nei limiti e con le modalità stabilite per legge (articolo 15, comma 1, lettera i-bis, D.P.R. 917/86; articolo 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005; Articolo 100, comma 2, lettera h, D.P.R. 917/86; Articolo 10, comma 1 lettera g del D.P.R. 917/86; art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005).